I casi in cui è necessario emettere una fattura intracomunitaria con iva esposta sono molto rari. L’acquisto o la cessione di un bene tra soggetti possessori di partiti iva appartenenti a diversi paesi dell’Unione Europea è un evento eccezionale. Questa modalità di vendita non è imponibile nello stato del venditore, ma solo in quello dell’acquirente. In questo articolo vedremo quali casi richiedono delle fatture intracomunitarie emesse con iva esposta.

Quando bisogna emettere una fattura intracomunitaria?

Sono previsti due casi in cui è necessario emettere la fattura intracomunitaria con iva esposta:

  • Trasferimenti per i beni di un’impresa da uno stato dell’Unione Europea all’Italia. L’operazione deve essere eseguita da un soggetto passivo iva che in pratica vende un bene o una proprietà a se stesso. L’operazione è consentita anche tra due società detenute dallo stesso soggetto in due paesi membri della comunità europea. L’importante è che in un secondo momento i prodotti arrivino in Italia e rientrino nel normale esercizio dell’attività.
  • L’ingresso di merci in deposito da parte di un soggetto europeo presso uno italiano. Il caso più noto e diffuso è quello del consigment stock che consiste nel trasferimento di un bene da un fornitore straniero ad un cliente italiano. Le merci possono essere depositate anche presso un terzo soggetto purché garantisca il libero accesso al proprietario. L’acquisto si finalizza solo quando viene effettuato un prelievo dal sito di stoccaggio.

Le attività intracomunitarie riguardano quelle transazioni non imponibili territorialmente nel paese del venditore. L’iva esposta diventa quindi fondamentale per assoggettare il soggetto che cede al regime economico vigente nello stato destinatario.

Queste operazioni che riguardano gli scambi comunitari richiedono delle determinate verifiche. Vengono considerate transizioni anche le operazioni di trasferimento di merci tra stabilimenti della medesima impresa, mentre alcuni trasferimenti sono regolati da alcune leggi speciali. Possono considerarsi esclusi gli acquisti che si riferiscono al requisito oggettivo, soggettivo e territoriale che non hanno i requisiti validi dell’imposta sul valore aggiunto.

Le vendite gratuite e i prodotti che restano nel paese membro dell’Unione Europea dove sono stati comperati non rientrano tra le operazioni intracomunitarie. In questi casi le operazioni di acquisto vengono sottoposti alle imposte vigenti nello stato del venditore. La tassazione relativa alle transizioni è svincolata dalle leggi del paese di provenienza. Infine bisogna considerare le operazioni che riguardano le merci acquistate da commissionari che non hanno nessuna rappresentanza.

In questo caso particolare è il commissionario italiano ad occuparsi degli adempimenti pertinenti alle spese.